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Il Distributore
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Il Decreto Legislativo 151/2005 individua, oltre ai Produttori e ai Comuni, anche un terzo soggetto cui competono oneri specifici all'interno del sistema di raccolta dei RAEE: il Distributore, cui compete il ritiro gratuito del prodotto usato all'atto dell'acquisto di uno nuovo ed il conferimento presso l'isola ecologica comunale.
La Legge sul riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE stabilisce infatti che i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata (Dlgs. 151/05, art. 6, comma 1, lettera b).
L'obbligo da parte dei distributori al ritiro gratuito "uno contro uno" è attivo a partire al 18 giugno 2010. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 marzo 2010, n. 65 che norma le "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature" è entrato infatti in vigore il 19 maggio 2010 e dal 18 giugno tutti i cittadini potranno consegnare gratuitamente ai negozianti l'apparecchiatura non più funzionante da buttare, comprese le lampade fluorescenti esauste, quando ne acquisteranno una nuova equivalente.
Il distributore ha inoltre l'obbligo di evidenziare in fattura il valore dell'Eco-contributo RAEE, qualora il Produttore lo abbia reso visibile (visible fee).

